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Comune – Parte la campagna Informativa per il commercio itinerante.

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E’ partita oggi, 28 ottobre, la Campagna Informativa rivolta agli operatori del commercio ma anche a tutta la cittadinanza per diffondere in modo chiaro e semplificato le principali disposizioni che regolano il commercio itinerante nel territorio comunale di Ariano Irpino.

La campagna di informazione, della durata di 15 gg., ha la finalità di promuovere ed uniformare il rispetto della normativa sul commercio itinerante mediante la diffusione di un apposito vademecum che possa mettere gli operatori del settore nelle condizioni di conoscere le modalità per esercitare correttamente il proprio diritto senza incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n ° 15 del 31 marzo 2013 , scaricabile dal sito www.comunediariano.it.

L’iniziativa messa a punto dal Comune di Ariano Irpino a seguito di appositi incontri tenuti tra forze di polizia, uffici comunali e ambulanti oltre allo scopo di rimettere ordine nell’attività del commercio itinerante è altresì finalizzata a migliorare gli aspetti connessi alla sicurezza della circolazione stradale e del traffico veicolare .

Gli operatori del commercio itinerante hanno dunque 15 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’Avviso (scaricabile dal sito www.comunediariano.it.) per informarsi meglio e regolarizzare la propria posizione.
Decorso il suddetto termine verrà avviata dal Comune d’intesa con le Forze di Polizia un’attività di monitoraggio e controllo su tutto il territorio comunale .

L’avviso verrà affisso e distribuito nei luoghi pubblici per una maggiore e capillare informazione.

 

Di seguito il vademecum Commercio Itinerante

 

 

AVVISO PER GLI OPERATORI DEL COMMERCIO ITINERANTE

SI INFORMA
Che con la diffusione del presente vademecum si intende avviata una CAMPAGNA INFORMATIVA su come esercitare l’attività di commercio itinerante nel territorio comunale di Ariano Irpino.

Che la finalità è quella di diffondere ed uniformare il rispetto delle normative sul commercio itinerante e di creare le condizioni ottimali per stabilire un rapporto leale e professionale tra commercianti e clienti.

Che il Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n ° 15 del 31 marzo 2011, è scaricabile dal sito www.comunediariano.it e che decorso il termine di 15 giorni dal presente avviso verrà avviata d’intesa con le Forze di Polizia un’attività di controllo su tutto il territorio comunale.

COMMERCIO ITINERANTE
Autorizzazione: l’operatore deve essere munito dell’originale dell’autorizzazione o del titolo equipollente (SCIA). Non è consentito esercitare l’attività sulla base della copia fotostatica del titolo. L’autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (articolo 32, comma 6, della Legge Regionale n ° 1/2000).

Delega: L’operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire, nell’esercizio dell’attività, esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 114/98 e ss. mm. ii, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti prescritti, purché socio, familiare coadiuvante o dipendente (articolo 32, comma 6, della Legge Regionale n ° 1/2000).

Esposizione della merce sui banchi fissi: E’ vietata l’occupazione del suolo pubblico con attrezzature, banchi, cassette o quanto crei ingombro (articolo 5, comma 3, del vigente Regolamento Comunale).

Sosta per non più di un’ora: La sosta è consentita sulla parte del territorio comunale ove non risulta vietata la vendita itinerante, per non più di un’ora nello stesso luogo e comunque la sosta degli autoveicoli deve essere effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, la materia igienico – sanitaria e di occupazione temporanea di suolo pubblico (articolo 5 comma 2, del Regolamento Comunale).

Gli ambulanti dovranno esporre l’orario di arrivo nelle aree occupate, per consentire il controllo da parte degli organi di vigilanza (articolo 5, comma 2, del Regolamento Comunale).

Distanza tra un punto sosta e quello successivo: nelle giornate in cui si svolgono attività di mercato, l’operatore itinerante deve esercitare la propria attività al di fuori dell’area di mercato o fiere e ad una distanza minima di 500 metri dalla stessa da misurare sul nastro viario più breve (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).

Zone vietate: è vietato esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche nelle piazze, vie e zone indicate all’articolo 5, comma 1, del Regolamento Comunale (Centro storico, asse viario SS.90 delle Puglie, etc) e comunque in tutti i casi dove è vietata la sosta (articoli 7 e 158 del Codice della Strada, ad esempio: vicinanze di rotatorie ed incroci, in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione ecc.).

Zone consentite: L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita nell’intero territorio comunale ad esclusione delle suddette zone. Sono, altresì, istituite le seguenti aree di sosta dove è possibile svolgere l’attività in forma itinerante: a) Piazzetta San Francesco b) Piazzale antistante la chiesa di località Martiri – c) Piazzale antistante Palazzetto dello Sport di località Cardito (articolo 5, comma 1, del vigente Regolamento Comunale).

Sanzioni: Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 2.582,28 ad € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Regolamento Comunale è punito con la sanzione amministrativa di una somma da € 516,46 ad € 3.098,74 e in caso di particolare gravità o di recidiva la sospensione dell’attività di vendita (articolo 5, comma 4, del Regolamento Comunale).

PRODUTTORI AGRICOLI
Vendita su area pubblica in forma itinerante: è vietato esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli in forma itinerante senza la prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune oppure SCIA presentata al Comune ove ha sede l’azienda di produzione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comando Polizia Municipale – Gerardo Schiavo tel. 0825 875142 – 875130
Ufficio Commercio: Rossella Grasso tel. 0825 875336

Ariano Irpino, 28 Ottobre 2013 Il Commissario Prefettizio
Viceprefetto Dott. ssa Elvira NUZZOLO

 

 

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