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Attualità

Gli effetti del Covid-19 sui canoni di locazione.

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Rispondo pubblicamente ad un quesito postomi da una mia cliente fornendo informazioni che ritengo potranno essere utili anche ad altri titolari di attività d’impresa. L’emergenza del Coronavirus ha comportato un blocco delle attività commerciali con i vari provvedimenti governativi che hanno ristretto l’ambito di esercizio solo a quelle ritenute essenziali per il periodo di contingenza sanitaria. Tuttavia tra le difficoltà principali degli esercenti attività commerciale, e che arreca danni principalmente a quelle attività ritenute non essenziali con obbligo di chiusura, vi è quella di continuare a sostenere il canone di affitto del locale in cui l’impresa viene esercitata e che costituisce uno dei suoi principali costi. Pur essendo stato riconosciuto per l’anno 2020 ai soggetti esercenti determinate attività d’impresa (con esclusione delle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020), un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 e solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (cfr. art.65 del Decreto Legge n.18 del 17/03/2020: Credito d’imposta per botteghe e negozi ), i vari provvedimenti governativi emergenziali non hanno previsto un esonero o una sospensione del pagamento del canone, con ovvia difficoltà sia per i vari imprenditori che per i proprietari degli immobili locati. Difatti è evidente che il blocco dell’attività d’impresa comporterà un nocumento economico per i proprietari degli immobili che, subendo la mancata riscossione del canone, potrebbero e dovrebbero avviare un’azione legale per il loro recupero, ma principalmente per i conduttori che, nonostante il fermo parziale o totale dell’impresa, saranno comunque obbligati a sostenerne tutti gli ordinari costi fissi. Quale potrebbe essere la strada alternativa per contenere gli effetti negativi di questa impasse economica? Ebbene, la soluzione più utile per entrambi gli operatori del sistema economico, è certamente quella di addivenire ad un accordo transattivo che preveda una semplice sospensione del pagamento del canone o una sua riduzione temporanea per il periodo dell’emergenza normativamente individuato, cosa che consentirebbe il sicuro prosieguo del rapporto locativo eliminando per il proprietario l’onere, anche economico, di affrontare una procedura di sfratto per morosità. Tuttavia, in assenza di una volontà conciliativa in tal senso soprattutto da parte del locatore e di un’espressa regolamentazione contrattuale che preveda l’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione di corresponsione del canone, la possibile tutela del conduttore è rappresentata dalla combinazione tra le varie disposizioni del Codice Civile che rendono giustificabile l’inadempimento di un’obbligazione per motivazioni di carattere oggettivo e non riconducibili a scelte volontarie dell’affittuario. Di fatto tale escamotage è stato già individuato nel settore turistico in sede di formulazione delle “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” di cui al Decreto Legge n.9 del 02/03/2020. L’art.28 infatti prevede che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, per i soggetti colpiti direttamente dal Covid-19 e/o comunque destinatari di connessi provvedimenti restrittivi, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta con relativo diritto al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Ebbene, facendo un’estensione analogica della ratio sottesa a tale disposizione, il conduttore che nell’emergenza si trovi nell’impossibilità temporanea di sostenere il costo dell’affitto potrebbe invocare gli articoli del Codice Civile che tutelano l’obbligato ad una prestazione nell’ipotesi di sopravvenuta impossibilità della stessa per fatti ad esso non imputabili (artt.1218,1256,1258,1464 c.c.). L’applicazione di tali disposizioni consentirebbe una riduzione e/o estinzione dell’obbligazione residua e lo esonererebbe dal rischio di una richiesta di risarcimento danni. Ovviamente, in mancanza di precedenti Giurisprudenziali che qualifichino l’emergenza da Covid-19 come causa di forza maggiore che costituisca valida giustificazione della mancata corresponsione del canone, tali riferimenti rappresentano delle indicazioni di carattere generale che vanno contestualizzate in relazione alle singole fattispecie concrete ed al contenuto del singolo contratto di locazione.

Il tutto con l’auspicio che, nel breve termine, interverranno dei provvedimenti normativi che prevedano dei meccanismi di sostanziale salvaguardia dei redditi di locazione anche nella forma di sgravi fiscali delle imposte sugli immobili e di tutela almeno parziale della posizione del conduttore.

Daniela Gibaldi, avvocato

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Provincia – Obbligo di catene per neve a bordo o pneumatici invernali sulle strade provinciali e regionali dell’Irpinia

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La Provincia di Avellino ha disposto, con ordinanza del dirigente del settore Viabilità, l’obbligo di catene per neve a bordo o pneumatici invernali (da neve) o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati, ove necessario, durante il periodo compreso tra la data odierna e il 15 Aprile 2025, per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote, i motocicli e i velocipedi, in transito lungo i tratti delle strade provinciali e regionali ricadenti nel territorio della provincia di Avellino.

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Avanti tutta con il referendum abrogativo

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Salvini e Zaia, forse affetti da analfabetismo di ritorno, vogliono portare avanti il loro disegno di spaccare l’Italia, ignorano sia Consulta che ha demolito la legge Calderoli, sia la Cassazione che rende ammissibile il referendum abrogativo, non possono impunemente sbeffeggiare le istituzioni reputando uno scherzo di carnevale le decisioni assunte dalle supreme corti. Qualcuno dovrebbe fermare il duo Salvini-Zaia, è in gioco la credibilità della Meloni e del governo che hanno prestato giuramento sulla Costituzione. La legge Calderoli è un orrore Costituzionale, viola il principio di uguaglianza e di solidarietà, declassa la Questione Meridionale ad affare locale che dovranno risolvere gli amministratori meridionali, ritenuti la causa e l’effetto del problema. I fatti, le relazioni del Parlamento, l’Ufficio dei Conti Pubblici territoriali hanno smentito la narrazione della Lega, infatti l’applicazione del criterio della spesa storica ha consentito al Nord di ottenere un maggior gettito dallo Stato Centrale di oltre 60 miliardi, fatto che ha consentito di finanziare il tempo prolungato nella scuola dell’obbligo, di costruire gli asili nido, di offrire l’alta velocità, diffusa in tutta l’Italia settentrionale, servizi quasi completamente negati ai meridionali. Si celebri il referendum contro la legge Calderoli e, senza perder tempo, si inizi la battaglia per riunificare il paese affinché tutti i cittadini, inclusi i meridionali, si sentano fratelli e non fratellastri d’Italia.

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Provincia – Nuova tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, ai Comuni rimborso per un milione di euro

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Il presidente Buonopane: “Risparmi anche per i cittadini”

“Oltre un milione di euro di risparmio per i Comuni sullo smaltimento dei rifiuti, che si traduce in una riduzione della Tari per i cittadini”. Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, comunica che l’Ato ha validato la nuova tariffa proposta dalla società provinciale IrpiniAmbiente Spa.

La tariffa regolata produce uno sconto di circa il 9% sul precedente importo. Si passa da 220 euro a tonnellata a 200,70 euro per quanto riguarda la frazione indifferenziata trattata allo Stir di Pianodardine, con applicazione retroattiva al primo gennaio 2024, comportando così una ricaduta di risparmio in tariffa Tari per i cittadini irpini.

La somma complessiva che verrà restituita ai Comuni supera il milione di euro. Questo importo sarà distribuito in misura proporzionale con note di credito per le amministrazioni in regola con i pagamenti a IrpiniAmbiente. Per gli enti morosi si adotterà una compensazione debiti-crediti.

“Non si può non evidenziare lo straordinario lavoro che sta portando avanti il management di IrpiniAmbiente, con l’amministratore unico Claudio Crivaro – dichiara il presidente Buonopane -. La nuova tariffa, la cui proposta è stata inviata all’Ato lo scorso ottobre e ora finalmente è stata validata, è frutto di una virtuosa gestione della società. Come si ricorderà, è stato già dimezzato il costo per lo smaltimento della frazione umida (che è sceso da poco più di 200 euro a circa cento euro), mentre per il vetro IrpiniAmbiente ottiene da qualche mese un rimborso. E ciò a differenza di quanto accadeva in passato, quando la società sborsava risorse importanti a favore delle aziende che si occupano del recupero e riciclo. Tutto questo, unito al know how e alla forza lavoro, fa di IrpiniAmbiente un esempio di società pubblica che funziona. Ovviamente, si può sempre migliorare. In tal senso, sono in campo altre azioni promosse dal dottore Crivaro e dal suo staff. A lui e a tutti i lavoratori il nostro ringraziamento”.

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